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Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 108
alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n, 81, trova completa attuazione
quanto previsto dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di riordino della normativa a tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il nuovo decreto legislativo, scaricabile dalla sezione dedicata
alla normativa, è composto da 306 articoli (suddivisi in 13
titoli) e da 51 allegati tecnici.
Entrerà in vigore il 15 maggio 2008 (anche se alcuni parti del
nuovo decreto saranno pienamente operative solo dal 29 luglio
2008, a 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).
Il decreto legislativo n. 81/2008 abroga:
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
• il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n.
164;
• il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, fatta eccezione per l’articolo 64;
• il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
• il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
• l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006
n. 248;
• gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123.
I visitatori della sezione dedicata alla sicurezza, in attesa
delle rettifiche che saranno a breve apportate alle pagine
presenti, sono invitati a verificare sempre, attraverso il
confronto con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, gli esatti
riferimenti normativi e la corrispondenza tra le nuove
disposizioni e quelle precedentemente previste dal D. Lgs.
626/94. |
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Le
importanti novità previste dal precedente D. Lgs. 626/94 sono
ribadite ed ampliate dal nuovo D. Lgs. 81/2008, che prevede:
• la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o
riduzione, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze
tecniche;
• la predisposizione del documento di valutazione dei rischi e
del piano di emergenza;
• l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie ed il
programma di attuazione delle misure stesse;
• la priorità nell'adozione di misure collettive rispetto a
quelle individuali;
• la individuazione dei dispositivi di protezione individuale
per i lavoratori che necessitano di tali protezioni;
• l'intervento attivo, responsabile ed integrato, di tutti i
soggetti interessati alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori
e/o i loro rappresentanti, a partire dalla individuazione delle
situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per
prevenirle e/o ridurle;
• la nomina, ove previsto, del medico competente e la
predisposizione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori
adibiti a specifiche lavorazioni a rischio;
• un continuo percorso formativo per tutte le figure sensibili
(RSPP, ASPP, Squadre per la gestione delle emergenze e per il
soccorso, RLS,).
la predisposizione di un programma di informazione e formazione
dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza
nell'affrontare le situazioni di rischio;
• la regolare manutenzione e pulizia degli ambienti. |