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    Le Procedure di Emergenza
      

 
                                                                   
 
 

 Le misure per l'evacuazione in caso di emergenza:

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Affollamento: massimo affollamento ipotizzabile
aule = 26 persone per aula;
servizi = persone effettivamente presenti + il 20%;
refettori e palestre = densità di affollamento pari a 0.4 persone/m2.
La capacità di deflusso, intesa come il numero massimo di persone che in un sistema di vie d'uscita possa defluire attraverso un'uscita di "modulo uno" (larghezza pari a 60 cm), non deve essere superiore a 60 per ogni piano.
Ogni scuola deve avere un sistema di vie d'uscita che sia dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso e deve avere almeno due uscite verso un luogo sicuro.
Gli spazi distribuiti su più piani debbono essere serviti oltre che dalle scale che regolano il normale afflusso, anche da almeno una scala di sicurezza (esterna, o interna a prova di fumo).
La larghezza delle vie d'uscita e delle porte dei locali frequentati da studenti non deve essere inferiore a 1.20 m (misurata nel punto più stretto della luce).
La lunghezza delle stesse non deve essere superiore a 60 m (misurata dal luogo sicuro alla porta del locale più vicino frequentato dalle persone presenti).
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Numero delle uscite:
dipende dalla tipologia del locale, nel caso di un piano dell'edificio le uscite devono essere almeno due per ogni piano, in posizione contrapposta.
Per mense, dormitori, aule magne, aule di riunione, spazi per le attività di gruppo e parascolastiche almeno una porta, oltre quella di accesso, con larghezza non inferiore a 1.20 m, apribile a spinta nel verso dell'esodo e che adduca in un luogo sicuro.
Per aule didattiche 1 porta ogni 50 persone,
se il numero di persone è superiore a 25 le porte debbono essere larghe almeno 1.20 m ed aprire a spinta nel verso dell'esodo.
Per aule di esercitazione qualora si manipolino sostanze infiammabili o esplosive le porte dovranno essere larghe almeno 1.20 m e dovranno aprirsi a spinta nel verso dell'esodo qualora il numero di persone presenti sia maggiore di 5.

 

  Le vie e le uscite di emergenza:

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 Ai fini delle disposizioni seguenti si intende:
a) VIE DI EMERGENZA:
percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro
b) USCITA DI EMERGENZA:
passaggio che immette in un luogo sicuro.
c) LUOGO SICURO:
luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o da altre situazioni di emergenza.
c bis) LARGHEZZA DI UNA PORTA O LUCE NETTA DI UNA PORTA:
larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90¡ se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
L'apertura delle porte delle uscite di emergenze nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati, specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificatamente autorizzati dalle autorità competenti.
Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appositi.
Le vie e le uscite di emergenza, ove necessario, devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali siano adibiti più di 5 lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità.
Qualora l'organo di Vigilanza abbia accertato l'impossibilità dell'adeguamento, verranno disposte le misure dell'adeguamento, verranno disposte le misure ritenute più efficienti.
Le deroghe già concesse mantengono la loro validità, salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione relativa al numero, alla distribuzione ed alle dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emergenza.

 
 

  Il piano di emergenza:

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 Segnalazione di sfollamento di emergenza.
Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza, il personale deve raggiungere le uscite di sicurezza più vicine seguendo le vie di fuga segnalate.
Durante lo sfollamento d'emergenza il personale deve:
- abbandonare lo stabile immediatamente e con ordine.
- evitare di creare confusione, non correre, non spingere, non gridare.
- non portare borse, pacchi o altri oggetti ingombranti o pesanti.
- utilizzare solo le scale.
- e' vietato usare gli ascensori ed i montacarichi.
- dirigersi immediatamente verso le uscite, non indugiare, non tornare indietro per nessun motivo.
- non sostare lungo i corridoi e presso le uscite di sicurezza.
Se nei locali è presente del fumo è opportuno seguire le seguenti indicazioni:
se è possibile, proteggere le vie respiratorie ponendo un fazzoletto bagnato davanti alla bocca e al naso.
se è possibile, avvolgere indumenti dl lana intorno alla testa per proteggere i capelli dalle fiamme.

NORME PER GLI ADDETTI AL POSTO Dl CHIAMATA.
Se un addetto al posto di chiamata riceve una segnalazione di pericolo deve chiedere le seguenti informazioni:
- se è stato avvertito il responsabile dell'emergenza
- il luogo dell'evento
- il tipo di evento (incendio, fuga di gas, ecc.)
- una valutazione, se possibile, della gravita' dell'evento.
Ottenute le informazioni necessarie deve:
- avvisare subito gli addetti, dando le indicazioni per un rapido sopralluogo
- avvisare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- avvisare il posto di portineria affinché venga impedito l'accesso delle persone ai locali.
In caso di pericolo accertato gli addetti al posto di chiamata devono:
- provvedere affinché vengano chiamati, su indicazione del responsabile del servizio, i soccorsi pubblici (VV.F., CRI, Polizia, ENEL, ecc.), secondo le necessità
- abbandonare i locali qualora sia dato il segnale di sfollamento di emergenza.

 
 

  Il piano di esodo:

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  Il piano di emergenza deve essere predisposto per ogni luogo di lavoro.
Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni può essere limitato a degli avvisi comportamentali scritti.
Per luoghi di lavoro di grandi dimensioni il piano di emergenza deve essere completato da una planimetria (piano di esodo) nella quale vanno riportate la distribuzione e la destinazione dei vari ambienti, le vie di esodo, le attrezzature e gli impianti di spegnimento incendi, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo, l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, le valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, di gas e dei fluidi combustibili.

 

         

                                  

 


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