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Le norme
di seguito riportate vengono estrapolate dalle norme tecniche
relative all'edilizia scolastica, alle condizioni di
abitabilità, agli arredi, ecc tratte da:
D.M. 21/3/1970.
D.M. 26/3/71.
D.M. 18/12/75.
Legge 412/75.
D.P.R. 1688/56.
Circ. Min. Lavori Pubblici n. 4809 del 19/06/68 |
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L'abitabilità: |
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In
merito ai requisiti di abitabilità, debbono essere assicurate
condizioni e livelli soddisfacenti rispetto ai seguenti
requisiti:
1. condizioni acustiche
2. condizioni d'illuminazione
3. condizioni termoigrometriche
4. condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti
5. condizioni d'uso.
Si debbono garantire dei livelli di isolamento acustico adeguato
verso l'ambiente esterno e tra le diverse aree dell'edificio
scolastico in relazione alla loro destinazione d'uso.
L'illuminazione naturale ed artificiale deve essere in grado di
assicurare il massimo comfort visivo, pertanto si dovrà avere:
1. un livello d'illuminazione adeguato
2. equilibrio dei valori di luminanza
3. protezione dai fenomeni d'abbagliamento.
Le condizioni termoigrometriche debbono essere tali da
garantire:
1. l'equilibrio dei fattori fisici che garantiscono il livello
di benessere (temperatura, velocità, umidità dell'aria)
2. la purezza chimica e microbiologica dell'aria.
Deve essere garantita:
1. la stabilità degli edifici in condizioni normali o
eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.)
2. la sicurezza degli impianti (elettrico, di riscaldamento,
ascensori, ecc.) nell'uso e nella gestione
3. la difesa dagli agenti atmosferici
4. la difesa dai fulmini
5. la difesa dagli incendi
6. la difesa microbiologica.
Le condizioni di abitabilità debbono essere raggiunte e
conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, con:
1. manovre semplici per il funzionamento degli apparecchi, per
l'apertura e la chiusura di finestre, per l'inclusione o
l'esclusione di impianti e di sistemi di ventilazione ecc.
2. attuando un programma di manutenzione degli impianti in
conformità alle norme vigenti ed alle indicazioni fornite
dall'Ente che ha costruito l'edificio. |
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Le barriere architettoniche: |
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Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la vivibilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata.
Dette norme riguardano:
- gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non,
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, di
nuova costruzione;
- la ristrutturazione degli edifici privati anche se
preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- gli spazi esterni di pertinenza degli edifici summenzionati;
- gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici.
Di seguito verranno fornite le norme tecniche relative ad ogni
singolo componente: |
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Le porte: |
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La luce netta delle porte di accesso
degli edifici e delle unità immobiliari deve essere almeno 80
cm.
La luce netta delle altre porte deve essere almeno 75 cm.
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm,
consigliata 90 cm.
Le singole ante delle porte dovrebbero avere larghezza non
superiore a 120 cm.; eventuali vetri devono essere posti ad
almeno 40 cm. dal piano di calpestio.
Le ante mobili si devono aprire esercitando una pressione non
superiore ad 8 Kg. |
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I
pavimenti: |
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I pavimenti devono essere piani; qualora presentino dislivelli,
questi non devono superare i 2,5 cm.
Pavimentazione
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una
pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di
attrito misurato secondo il metodo B.C.R.A. Rep. CEC. 6/81 sia
superiore ai seguenti valori:
- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su
pavimentazione bagnata.
Gli elementi della pavimentazione non devono presentare giunture
superiori a 5 mm. e devono essere piani con eventuali risalti di
spessore non superiore a mm. 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono avere maglie
non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro. |
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Gli infissi esterni: |
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L'altezza delle maniglie o dei
dispositivi di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm.,
consigliata 115 cm.
Il parapetto deve essere alto complessivamente 100 cm. e
inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
E' preferibile che la parte opaca del parapetto sia alta non più
di 60 cm. per consentire la visuale alle persone sedute.
Le ante mobili si devono aprire esercitando una pressione non
superiore a 8 Kg. |
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Gli
arredi fissi: |
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Le cassette per la posta devono essere
poste ad un'altezza non superiore a 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico i tavoli o le scrivanie che
comportino contatti con il pubblico devono avere una distanza
libera, anteriormente pari a 150 cm. e lateralmente a 120 cm.
Nei luoghi nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli deve essere previsto uno spazio libero con un
congruo numero di posti a sedere per un'attesa ordinata.
Nel caso siano necessarie transenne guida-persone queste devono
avere larghezza utile minima 70 cm., e lunghezza non superiore a
4 m.
Le transenne devono essere rigidamente fissate al pavimento ed
avere un corrimano alto 90 cm.
Almeno uno sportello o una parte del bancone continuo devono
essere posti a 90 cm. di altezza dal piano di calpestio. |
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Il terminale degli impianti: |
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Gli apparecchi elettrici, i quadri
generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie
utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di
condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono devono
essere posti ad un'altezza tra 40 e 140 cm. |
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I balconi e le terrazze: |
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Il parapetto deve avere un'altezza
minima di 100 cm. ed essere inattraversabile da una sfera di 10
cm. di diametro.
Balconi e terrazze dovranno avere uno spazio libero di 140 cm.
di diametro per consentire il cambiamento di direzione. |
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I
corridoi: |
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I percorsi ed i corridoi devono avere
una larghezza minima di 100 cm. ed avere allargamenti atti a
consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a
ruote almeno ogni 10 m. di lunghezza. |
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Le scale e
le rampe: |
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Le rampe di scale che costituiscano
parte comune o siano di uso pubblico devono avere larghezza
minima 120 cm. ed avere una pendenza limitata e costante per
l'intero sviluppo della scala.
Il rapporto tra alzata e pedata deve essere regolato dalla
formula 2a+p=62-64 cm. con pedata minimo 30 cm.
Un segnale sul pavimento (percepibile anche dai non vedenti)
situato a 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino deve indicare
l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto deve essere alto 100 cm. ed inattraversabile da una
sfera di 10 cm.
Il corrimano, in corrispondenza delle interruzioni deve essere
prolungato di 30 cm. oltre il primo e l'ultimo gradino.
Il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90 e
1 m. e deve essere distante dalla parete almeno 4 cm.
Un eventuale secondo corrimano deve essere posto a 75 cm. di
altezza.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono
di uso pubblico devono avere larghezza minima 80 cm. e deve
essere comunque rispettato il rapporto tra alzata e pedata dato
dalla formula 2a+p=62-64 cm. con pedata minimo 25 cm. e
parapetto alto almeno 1 m.
Rampe
Mediante rampe in successione non può essere superato un
dislivello superiore a 3,20 m.
La larghezza minima di una rampa deve essere 0,90 cm. per
consentire il transito di una sedia a ruote; 1,50 m. per
consentire l'incrocio di due persone. |
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Gli
ascensori: |
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Negli edifici di nuova costruzione non
residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti
caratteristiche:
cabina di dimensioni minime 1,40 m. di profondità e 1,10 m. di
larghezza;
porta con luce netta minima 0,80 m.;
spazio davanti alla porta della cabina 1,50 x 1,50 m.
- Negli edifici residenziali di nuova costruzione l'ascensore
deve avere le seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime 1,30 m. di profondità e 0,95 m. di
larghezza;
porta con luce netta minima 0,80 m.;
spazio davanti alla porta della cabina 1,50 x 1,50 m.
- L'ascensore nel caso di adeguamento di edifici preesistenti,
ove non sia possibile l'installazione di cabine con misure
superiori, queste devono avere dimensioni minime 1,20 m. di
profondità e 0,80 m. di larghezza;
porta con luce netta minima 0,75 m.;
spazio davanti alla porta della cabina 1,40 x 1,40 m.
- Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a
scorrimento automatico; devono rimanere aperte almeno 8 secondi
ed il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire mediante dispositivo di
livellamento con una tolleranza massima di 2 cm.
La pulsantiera sia interna che esterna deve essere posta ad
un'altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m.
I pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte
in Braille.
L'arrivo al piano deve essere segnalato con avviso sonoro.
Servoscale e piattaforme elevatrici
Per servoscala si intende un'apparecchiatura marciante lungo una
scala o un piano inclinato usata per il trasporto di persone non
deambulanti.
I servoscala possono sostituire gli ascensori per il superamento
di dislivelli non superiori a 4 m.
I servoscala possono trasportare persone in piedi, sedute od in
sedia a rotelle.
Per ogni tipo vanno rispettate le caratteristiche previste dalle
norme.
I comandi devono essere posti ad un'altezza compresa tra 70 e
110 cm.
l'impianto deve essere realizzato secondo le norme CEI ed essere
provvisto di un interruttore differenziale ad alta sensibilità
(30 mA).
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici vengono utilizzate per superare
preferibilmente dislivelli non superiori a 4 m. e devono
rispettare le prescrizioni previste per i servoscala.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80 x
1,20.
La portata minima utile deve essere di Kg. 130. |
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Le
autorimesse: |
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Le autorimesse ad eccezione di quelle
degli edifici residenziali devono essere servite da ascensori o
altri mezzi di sollevamento.
Negli edifici aperti al pubblico per ogni 50 posti o frazione di
essi deve essere previsto almeno 1 posto auto di larghezza non
inferiore a m. 3,20 da riservarsi gratuitamente alle persone
disabili.
Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere
previsto 1 posto auto per ogni alloggio.
Detti posti auto opportunamente segnalati devono essere ubicati
in prossimità del mezzo di sollevamento e di un'uscita di
emergenza. |
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Gli spazi esterni e i parcheggi: |
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Il percorso pedonale deve avere una
larghezza minima di 90 cm. ed ogni 10 m. deve avere un
allargamento che consenta l'inversione di marcia alla persona su
sedia a ruote.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%.
Per pendenza del 5% è necessario prevedere un ripiano
orizzontale di sosta di profondità 1,5 m. ogni 15 m. di
lunghezza; per pendenze superiori tale lunghezza si deve ridurre
proporzionalmente fino a 10 m. per una pendenza dell' 8%.
Parcheggi
Nelle aree di parcheggio ogni 50 posti auto o frazione di
essi deve essere previsto un posto di larghezza non inferiore a
3,20 m. riservato gratuitamente alle persone disabili.
Detti posti auto opportunamente segnalati devono essere ubicati
in prossimità dei percorsi pedonali ed essere protetti da
apposita copertura. |
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