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    L'Edilizia Scolastica
      

 
                                                                   
 
 

  Le norme di seguito riportate vengono estrapolate dalle norme tecniche relative all'edilizia scolastica, alle condizioni di abitabilità, agli arredi, ecc tratte da:
D.M. 21/3/1970.
D.M. 26/3/71.
D.M. 18/12/75.
Legge 412/75.
D.P.R. 1688/56.
Circ. Min. Lavori Pubblici n. 4809 del 19/06/68

 
 
 

  L'abitabilità:

                            

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  In merito ai requisiti di abitabilità, debbono essere assicurate condizioni e livelli soddisfacenti rispetto ai seguenti requisiti:
1. condizioni acustiche
2. condizioni d'illuminazione
3. condizioni termoigrometriche
4. condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti
5. condizioni d'uso.

Si debbono garantire dei livelli di isolamento acustico adeguato verso l'ambiente esterno e tra le diverse aree dell'edificio scolastico in relazione alla loro destinazione d'uso.
L'illuminazione naturale ed artificiale deve essere in grado di assicurare il massimo comfort visivo, pertanto si dovrà avere:
1. un livello d'illuminazione adeguato
2. equilibrio dei valori di luminanza
3. protezione dai fenomeni d'abbagliamento.
Le condizioni termoigrometriche debbono essere tali da garantire:
1. l'equilibrio dei fattori fisici che garantiscono il livello di benessere (temperatura, velocità, umidità dell'aria)
2. la purezza chimica e microbiologica dell'aria.
Deve essere garantita:
1. la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.)
2. la sicurezza degli impianti (elettrico, di riscaldamento, ascensori, ecc.) nell'uso e nella gestione
3. la difesa dagli agenti atmosferici
4. la difesa dai fulmini
5. la difesa dagli incendi
6. la difesa microbiologica.

Le condizioni di abitabilità debbono essere raggiunte e conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, con:
1. manovre semplici per il funzionamento degli apparecchi, per l'apertura e la chiusura di finestre, per l'inclusione o l'esclusione di impianti e di sistemi di ventilazione ecc.
2. attuando un programma di manutenzione degli impianti in conformità alle norme vigenti ed alle indicazioni fornite dall'Ente che ha costruito l'edificio.

 
 

  Le barriere architettoniche:

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 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la vivibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Dette norme riguardano:
- gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
- l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, di nuova costruzione;
- la ristrutturazione degli edifici privati anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
- gli spazi esterni di pertinenza degli edifici summenzionati;
- gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici.
Di seguito verranno fornite le norme tecniche relative ad ogni singolo componente:

 
 

  Le porte:

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 La luce netta delle porte di accesso degli edifici e delle unità immobiliari deve essere almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere almeno 75 cm.
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm, consigliata 90 cm.
Le singole ante delle porte dovrebbero avere larghezza non superiore a 120 cm.; eventuali vetri devono essere posti ad almeno 40 cm. dal piano di calpestio.
Le ante mobili si devono aprire esercitando una pressione non superiore ad 8 Kg.

 
 

  I pavimenti:

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I pavimenti devono essere piani; qualora presentino dislivelli, questi non devono superare i 2,5 cm.

Pavimentazione

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito misurato secondo il metodo B.C.R.A. Rep. CEC. 6/81 sia superiore ai seguenti valori:
- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
Gli elementi della pavimentazione non devono presentare giunture superiori a 5 mm. e devono essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm. 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro.

 
 

  Gli infissi esterni:

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 L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm., consigliata 115 cm.
Il parapetto deve essere alto complessivamente 100 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
E' preferibile che la parte opaca del parapetto sia alta non più di 60 cm. per consentire la visuale alle persone sedute.
Le ante mobili si devono aprire esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

 
 

  Gli arredi fissi:

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 Le cassette per la posta devono essere poste ad un'altezza non superiore a 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico i tavoli o le scrivanie che comportino contatti con il pubblico devono avere una distanza libera, anteriormente pari a 150 cm. e lateralmente a 120 cm.
Nei luoghi nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli deve essere previsto uno spazio libero con un congruo numero di posti a sedere per un'attesa ordinata.
Nel caso siano necessarie transenne guida-persone queste devono avere larghezza utile minima 70 cm., e lunghezza non superiore a 4 m.
Le transenne devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere un corrimano alto 90 cm.
Almeno uno sportello o una parte del bancone continuo devono essere posti a 90 cm. di altezza dal piano di calpestio.

 
 

  Il terminale degli impianti:

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 Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono devono essere posti ad un'altezza tra 40 e 140 cm.

 
 

  I balconi e le terrazze:

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 Il parapetto deve avere un'altezza minima di 100 cm. ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
Balconi e terrazze dovranno avere uno spazio libero di 140 cm. di diametro per consentire il cambiamento di direzione.

 
 

  I corridoi:

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 I percorsi ed i corridoi devono avere una larghezza minima di 100 cm. ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote almeno ogni 10 m. di lunghezza.

 
 

  Le scale e le rampe:

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 Le rampe di scale che costituiscano parte comune o siano di uso pubblico devono avere larghezza minima 120 cm. ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.
Il rapporto tra alzata e pedata deve essere regolato dalla formula 2a+p=62-64 cm. con pedata minimo 30 cm.
Un segnale sul pavimento (percepibile anche dai non vedenti) situato a 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto deve essere alto 100 cm. ed inattraversabile da una sfera di 10 cm.
Il corrimano, in corrispondenza delle interruzioni deve essere prolungato di 30 cm. oltre il primo e l'ultimo gradino.
Il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1 m. e deve essere distante dalla parete almeno 4 cm.
Un eventuale secondo corrimano deve essere posto a 75 cm. di altezza.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere larghezza minima 80 cm. e deve essere comunque rispettato il rapporto tra alzata e pedata dato dalla formula 2a+p=62-64 cm. con pedata minimo 25 cm. e parapetto alto almeno 1 m.

Rampe

Mediante rampe in successione non può essere superato un dislivello superiore a 3,20 m.
La larghezza minima di una rampa deve essere 0,90 cm. per consentire il transito di una sedia a ruote; 1,50 m. per consentire l'incrocio di due persone.

 
 

  Gli ascensori:

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 Negli edifici di nuova costruzione non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime 1,40 m. di profondità e 1,10 m. di larghezza;
porta con luce netta minima 0,80 m.;
spazio davanti alla porta della cabina 1,50 x 1,50 m.
- Negli edifici residenziali di nuova costruzione l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime 1,30 m. di profondità e 0,95 m. di larghezza;
porta con luce netta minima 0,80 m.;
spazio davanti alla porta della cabina 1,50 x 1,50 m.
- L'ascensore nel caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine con misure superiori, queste devono avere dimensioni minime 1,20 m. di profondità e 0,80 m. di larghezza;
porta con luce netta minima 0,75 m.;
spazio davanti alla porta della cabina 1,40 x 1,40 m.
- Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico; devono rimanere aperte almeno 8 secondi ed il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire mediante dispositivo di livellamento con una tolleranza massima di 2 cm.
La pulsantiera sia interna che esterna deve essere posta ad un'altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m.
I pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte in Braille.
L'arrivo al piano deve essere segnalato con avviso sonoro.

Servoscale e piattaforme elevatrici

Per servoscala si intende un'apparecchiatura marciante lungo una scala o un piano inclinato usata per il trasporto di persone non deambulanti.
I servoscala possono sostituire gli ascensori per il superamento di dislivelli non superiori a 4 m.
I servoscala possono trasportare persone in piedi, sedute od in sedia a rotelle.
Per ogni tipo vanno rispettate le caratteristiche previste dalle norme.
I comandi devono essere posti ad un'altezza compresa tra 70 e 110 cm.
l'impianto deve essere realizzato secondo le norme CEI ed essere provvisto di un interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA).
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici vengono utilizzate per superare preferibilmente dislivelli non superiori a 4 m. e devono rispettare le prescrizioni previste per i servoscala.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80 x 1,20.
La portata minima utile deve essere di Kg. 130.

 
 

  Le autorimesse:

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 Le autorimesse ad eccezione di quelle degli edifici residenziali devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento.
Negli edifici aperti al pubblico per ogni 50 posti o frazione di essi deve essere previsto almeno 1 posto auto di larghezza non inferiore a m. 3,20 da riservarsi gratuitamente alle persone disabili.
Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere previsto 1 posto auto per ogni alloggio.
Detti posti auto opportunamente segnalati devono essere ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento e di un'uscita di emergenza.

 
 

  Gli spazi esterni e i parcheggi:

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   Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm. ed ogni 10 m. deve avere un allargamento che consenta l'inversione di marcia alla persona su sedia a ruote.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%.
Per pendenza del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta di profondità 1,5 m. ogni 15 m. di lunghezza; per pendenze superiori tale lunghezza si deve ridurre proporzionalmente fino a 10 m. per una pendenza dell' 8%.

Parcheggi

    Nelle aree di parcheggio ogni 50 posti auto o frazione di essi deve essere previsto un posto di larghezza non inferiore a 3,20 m. riservato gratuitamente alle persone disabili.
Detti posti auto opportunamente segnalati devono essere ubicati in prossimità dei percorsi pedonali ed essere protetti da apposita copertura.

 
 

         

                                  

 


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